
N. 194 del 1 - 7
dicembre 2003
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Consulenze on line sì,
ma solo con regole precise
• Export di dati sicuro verso le
Isole della Manica
• L’Australia mette al bando lo spam |
Consulenze on
line sì, ma solo con regole precise
Il Garante autorizza una società all’uso dei dati personali per
rispondere alle richieste degli utenti
L’ “esperto risponde”
on line potrà fornire le sue consulenze, ma solo assicurando precise
tutele alla privacy dei richiedenti.
L’Autorità Garante
(Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha
autorizzato, definendo limiti e garanzie, una importante casa editrice a
trattare dati sensibili relativi anche a opinioni politiche, sindacali,
religiose, appartenenza etnica delle persone che richiedono servizi di
consulenza on line, offerti a pagamento dalla stessa società attraverso
siti e pagine web di testate giornalistiche. Medici, avvocati,
psicologi, cuochi, architetti, pediatri, dietologi, consulenti del
lavoro, consulenti matrimoniali, esperti di moda, personal trainer etc.
potranno rispondere a richieste formulate anche per e-mail, ma nel
rispetto delle regole indicate dal Garante.
I soggetti privati
possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione del Garante
e con il consenso degli interessati
La specifica richiesta
di autorizzazione avanzata dalla società, riguarda l’eventualità che un
utente, nel formulare un quesito, rilasci spontaneamente dati a
carattere sensibile e che l’esperto ne venga quindi a conoscenza ai fini
della risposta. I quesiti verrebbero inviati agli esperti comunque
privi dei dati anagrafici e indirizzi e-mail e le risposte
arriverebbero automaticamente ai richiedenti attraverso dei codici
identificativi, tramite il sistema informativo.
L’Autorità, nel
richiamare la casa editrice al rispetto delle disposizioni già contenute
nell’autorizzazione
generale 2/2002 riguardante i dati sulla salute, ha autorizzato il
trattamento di ulteriori dati sensibili soltanto se pertinenti in
rapporto all’argomento trattato o al quesito posto, oltre che
indispensabili per fornire il servizio di consulenza on line. Alla
società è stato, quindi, prescritto di inserire in modo visibile
nell’informativa fornita agli utenti, l’invito a non indicare nei
quesiti dati di carattere sensibile non strettamente necessari per la
risposta.
Nel caso poi che la
domanda e la risposta dovessero essere inserite, previo consenso
dell’utente, negli spazi consultabili liberamente dal pubblico (ad
esempio in una rubrica delle domande più frequenti, faq), la società
dovrà altresì verificare prima della loro pubblicazione che, oltre al
nome e all’indirizzo e-mail dell’interessato, non vi siano altri dati,
anche diversi da quelli sensibili, che possano rendere identificabile
l’interessato. La società dovrà, inoltre, impartire agli esperti (che
vengono designati responsabili del trattamento) precise istruzioni per
la verifica della pertinenza ed effettiva necessità dei dati sensibili
riportati nei quesiti, ma anche per la loro eliminazione nel caso non
fossero necessari. Gli esperti on line dovranno anche controllare che
nelle risposte pubblicate non vi sia nessun elemento che permetta di
risalire all’identità della persona che ha richiesto la consulenza.
Le condizioni dettate
dal Garante, sia nelle autorizzazioni generali sia in quelle specifiche,
devono essere rispettate a pena di sanzione penale.
Export di dati
personali sicuro verso le Isole della Manica
La Commissione riconosce l’adeguatezza delle norme sulla privacy dello
Stato di Guernsey
Con una decisione
pubblicata sulla GUCE del 25 novembre 2003, la Commissione europea ha
stabilito che il livello di protezione dati nello Stato di Guernsey è
“adeguato” ai fini del trasferimento di dati personali dal territorio
dell’UE verso soggetti residenti in tale Stato (Articolo 25(2) della Direttiva
95/46/CE). Il Guernsey si aggiunge dunque agli altri quattro Stati
(Svizzera, Ungheria, Canada, Argentina) per i quali la Commissione ha
già pubblicato analoghe decisioni; ricordiamo inoltre che l’accordo
detto di “approdo sicuro” (Safe Harbor) permette il trasferimento di
dati personali verso le imprese con sede negli USA che abbiano aderito
all’accordo stesso.
La Commissione, come
previsto dalla Direttiva, ha consultato il Gruppo che riunisce le
Autorità europee di protezione dati, il quale ha espresso parere
favorevole (5/2003,
http://www.europa.eu.int/...) riconoscendo la sostanziale conformità
della legge di protezione dati approvata dallo Stato di Guernsey con i
principi della Direttiva
95/46. Ricordiamo che il Gruppo ha recentemente pubblicato un parere
(6/2003,
http://www.europa.eu.int/...) relativo all’adeguatezza della
protezione dei dati nell’Isola di Man, formulando anche in questo caso
una valutazione positiva. La decisione della Commissione è attesa per le
prossime settimane.
L’Australia mette al bando lo spamming
Il 2 dicembre scorso
il Parlamento australiano ha approvato lo Spam Act 2003, ossia la legge
che rende illegale lo spamming. La legge prevede un periodo di grazia di
120 giorni dalla firma del Governatore per consentire alle imprese di
mettersi in regola con le nuove disposizioni. In particolare, sono
previste multe fino a 1,1 milioni di dollari australiani per l’invio di
messaggi indesiderati in violazione delle norme di legge.
Sull’attuazione della
nuova normativa vigilerà l’Australian Communications Authority (ACA). Le
principali disposizioni dello Spam Act prevedono il previo consenso del
destinatario all’invio di messaggi di natura commerciale (opt-in), la
necessità di indicare chiaramente il mittente di tali messaggi, e il
divieto di distribuire e utilizzare software in grado di generare
automaticamente indirizzari di posta elettronica. Naturalmente la legge
si applica soltanto allo spam che ha origine dal territorio australiano,
oppure da mittenti che non siano stabiliti in Australia ma abbiano
nominato un rappresentante sul territorio australiano ovvero utilizzino
strumenti (server) situati in Australia. Sono previste alcune esenzioni
per particolari categorie di mittenti (associazioni culturali o
religiose riconosciute, enti governativi, enti no-profit).
NEWSLETTER
del Garante per la protezione dei dati personali (Reg. al Trib. di
Roma n. 654 del 28 novembre 2002).
Direttore responsabile: Baldo Meo.
Direzione e redazione: Garante per la protezione dei dati personali,
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