
SEZIONE PARERI Consigli Universitario Nazionale
C.U.N.
15. 10
Equipollenza della laurea in Scienze dell'educazione alle lauree
in Scienze pedagogiche, Scienze dell'educazione degli adulti e
della formazione continua, Programmazione e gestione dei servizi
educativi e formativi, Scienza della comunicazione sociale di
istituzionale,Giurisprudenza, Scienze politiche, Diploma universi-
tario di Assistente sociale, Lettere, Magistero ai fini della parte-
cipazione alla prova selettiva per la copertura di 50 posti nella
area C, posizione economica C1,profilo professionale Educatore
mediante assunzione a tempo determinato,con rapporto di lavoro a
tempo pieno, per la durata di dodici mesi dalla data di sottoscri-
zione del contratto presso il Ministero della Giustizia -
Dott.ssa ARESTA ANGELA (r. dell'1/3/2004) (Commissione ad hoc).
Parere favorevole limitatamente al concorso in oggetto e limitata-
mente alle lauree in Scienze pedagogiche, Scienze dell'educazione
degli adulti e della formazione continua.
15.1
Equipollenza della Laurea in Scienze dell'Educazione - indirizzo
Educatore professionale extrascolastico - con la Laurea in Scienze
della Formazione ai fini della partecipazione al concorso per titoli
ed esami per la copertura di n. 2 posti di collaboratore profes-
sionale, sanita-
rio,educatore professionale, cat. D, indetto dalla Regione Veneto
- Dott. Andrea
SARTORI - Integrazione documentazione (R. del 22/04/2004)(Commis-
sione adhoc) .
Parere favorevole limitatamente al concorso in oggetto.
15.13
Equipollenza della laurea in Scienze dell'educazione indirizzo
Educatori professionali alle lauree in Scienze pedagogiche,
Scienze dell'educazione per adulti e della formazione continua e
programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi,
Scienze della comunicazione sociale ed istituzionale, Diploma
universitario di assistente sociale ed educatore, Giurisprudenza,
Lettere, Scienze politiche, Magistero ai fini della prova
selettiva per la copertura di 50 posti nell'area C pos. ec. C1,
profilo professionale di educatore per l'assunzione a tempo
determinato , con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la durata
di mesi dodici dalla sottoscrizione del contratto presso il
Ministero della Giustizia - Dott.ssa Silvia TOLAZZI
(R. del 7/4/2004) (Commissione ad hoc). Parere favorevole
limitatamente alla laurea in Scienze dell'educazione e
limitatamente alla selezione in oggetto.(seduta 21 aprile)
2.4
NOTA DEL DIRIGENTE GENERALE DEL DOTT. ANTONELLO MASIA PROT.
N. 25216/03 DEL 16/2/2004 CONCERNENTE LA TRASMISSIONE DEL QUESITO
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE PER AVERE CHIARIMENTI IN
MERITO ALL'ISCRIZIONE DI UNO STUDENTE GIÀ IN POSSESSO DI UNA LAUREA
TRIENNALE AD UN ALTRO CORSO DI LAUREA
TRIENNALE DELLA MEDESIMA CLASSE (r. del 23/2/2004).
(MATTEUCCI 15/4/2004 a.m.
Il Consigliere MATTEUCCI fa distribuire bozza del parere elaborato
dalla Commissione (Allegato n. 4) e ne dà lettura.
Posto in votazione il documento viene approvato, come parere
generale n. 102, dal Consiglio nel testo di seguito trascritto:
"Il quesito posto dall'Università degli Studi del Molise concerne
la possibilità di iscrizione ad un corso di laurea per un laureato
in altro corso di laurea appartenente alla medesima classe, tenuto
conto del disposto dell'art. 4 comma 3 del DM 509/99, secondo cui
"i titoli conseguiti a termine dei corsi di studio dello stesso
livello di appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore
legale.
Il CUN osserva che i corsi di studio appartenenti alla medesima
classe, pur essendo accomunati da una componente formativa che ne
garantisca identico valore legale, debbono al contempo differenzia-
rsi tra loro per obiettivi e contenuti, rivolti alla formazione di
specifiche competenze culturali e professionali tra quelle comprese
nella classe.
Quindi il possesso di titoli di studio diversi, nell'ambito di una
stessa classe, nulla apportando alla loro spendibilità legale rispet
to al possesso di un solo titolo di studio, comporta tuttavia
l'acquisizione di competenze differenziate orientate a diversi
sbocchi professionali.
Pertanto, il CUN ritiene che la possibilità di iscrizione a corsi
di studio da parte di laureati in corsi di studio appartenenti alla
stessa classe sia coerente con il nuovo sistema formativo e del tut-
to legittimo.
Dal punto di vista formale, il CUN rileva che al quesito proposto
sembra potersi dare risposta affermativa.
Non risulta che vi sia una norma che vieta sol l'iscrizione ad un
altro corso di laurea della stessa classe e livello. Vi sono,invece,
alcune norme che depongono in senso positivo.
In particolare, l'art. 142, comma 2, del R.D. 1592/33 vieta solo
l'iscrizione contemporanea a diverse Università, Facoltà o Scuole e
a diversi corsi di laurea e di diploma della stessa Facoltà o
Scuola, lasciando così desumere che non sia vietata l'iscrizione
post lauream.
Analogamente l'art. 11 del R.D. 4.6.3 8 n. 1269, Regolamento sugli
studenti, prevede che "Chi sia già fornito di una laurea o di un
diploma può iscriversi al corso per il conseguimento di altra
laurea o diploma, alle condizioni che sono stabilite dalla compe-
tente facoltà, fermo, per ciò che riguarda le eventuali abbrevia-
zioni di corso, quanto stabilito nel secondo comma del precedente
articolo" e ciò senza porre alcuna limitazione o distinzione e
consentendo il riconoscimento degli esami già sostenuti (art. 10,
comma 2).
Anche l'art. 9 (poi parzialmente abrogato dall'art. 17 comma 119
della E. 127/97) della E. 34 1/90 prevedeva al comma 2 lett. e)
che i decreti sugli ordinamenti didattici dovevano precisare le
affinità per la valutazione delle equipollenze e per il consegui-
mento di altro diploma dello stesso o diverso livello.
L'art. 2 comma 2 della citata E. 341/90 prevede il riconoscimento
degli studi compiuti ai fini del conseguimento di lauree o diplomi
affini.
L'art. 9 comma 4 D.M. 509/99 stabilisce che l'ordinamento didattico
di un corso di laurea debba prevedere quali crediti saranno ricono-
sciuti in altri corsi di studi attivati presso la medesima o altre
Università.
Per quanto sopra, sembra che l'unico elemento determinante sia,
ovviamente, la diversità dell'ulteriore corso di studi e cioè che
debba trattarsi di un corso avente un obiettivo formativo specifico
altro rispetto a quello già conseguito. Ora, nell'ambito di una
classe di laurea vi sono generalmente, accanto alla formazione di
base ed agli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe, obiet-
tivi formativi o campi applicativi specifici differenziati tra loro,
che richiedono approfondimenti mirati e competenze diversificate,
per la cui acquisizione può essere giustificata la partecipazione al
relativo corso di studi, che non sembra possa essere preclusa per
un dato formale.
Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 4 agosto 2000 sulle classi delle
lauree, invero, i titoli di laurea devono essere rilasciati con la
denominazione stabilita dalla sede di appartenenza del corso di
laurea e la denominazione di quest'ultima deve corrispondere agli
obiettivi formativi specifici del corso stesso.
NB. Alla su esposta non contrasta il disposto di cui all'art. 4
comma 3 del citato D.M. 509/99, che in definitiva sancisce il
principio che tutti i diplomi conseguiti a conclusione dei singoli
corsi di studi appartenenti alla medesima classe hanno pari valore
legale qualunque sia lo specifico obiettivo formativo perseguito da
ciascun corso. Il che non esclude che ciascun corso formi una
diversa figura professionale, con diverse competenze
e diversi sbocchi occupazionali".